Statuto

LIstituto di Studi Storici Postali fu costituito nel marzo del 1982, ad iniziativa del preesistente Centro Studi di Storia Postale Militare che contestualmente si fuse con la nuova istituzione.  Lo statuto originale venne modificato il 28 giugno 1998 per adeguarlo a quanto stabilito dal D.L. 460/97 per gli enti senza scopo di lucro. Il 13 aprile 2002 si rese necessaria per favorire l’ingresso a Comune e Provincia di Prato, quali Soci sostenitori, per costituire un fondo patrimoniale al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, avvenuta il 13 maggio 2002. Il 15 novembre 2003 lo statuto è stato ancora modificato per la trasformazione dell’Istituto in organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus). Quello presentato di seguito è lo statuto nella sua ultima versione del 17 dicembre 2005.

 

Art. 1.

È costituito l’Istituto di studi storici postali (C.F. 01877640480) associazione con sede in Prato, quale organizzazione non lucrativa d’utilità sociale (O.N.L.U.S.).

Art. 2.

L’Istituto di studi storici postali è apolitico e aconfessionale, ha carattere prettamente culturale ed esclude ogni scopo di lucro.
L’associazione è costituita esclusivamente per finalità di solidarietà sociale. Le prestazioni dei Soci sono fornite a titolo gratuito. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
È altresì preclusa ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo i casi previsti dalla legge. Eventuali utili d’esercizio dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 3.

L’Istituto si propone i seguenti scopi di promozione culturale:
la formazione e l’affinamento della cultura nelle discipline storico-postali e delle comunicazioni, attraverso lo studio e la documentazione dei diversi sistemi organizzati di comunicazione di ogni tempo che hanno assicurato la circolazione di notizie, persone, merci e denaro;
- lo studio e l’analisi delle connessioni della storia postale con altre discipline storiche, scientifiche e tecniche, nonché di fenomeni connessi quali quello antiquariale e collezionistico;
- la conoscenza approfondita dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi postali e di telecomunicazione, con particolare riferimento all’area italiana;
- la raccolta, la classificazione e la conservazione di ogni documento relativo, in originale o in copia, nonché la predisposizione di un centro di documentazione con archivio, emeroteca e biblioteca specializzata;
- l’utilizzo di strumenti informatici per la creazione di una banca dati di documentazione e pubblicistica postale e la gestione di un punto informativo in rete;
- la diffusione della cultura in campo storico-postale, attraverso convegni, conferenze e incontri a partecipazione gratuita, mostre, seminari e corsi di alta cultura con finalità didattiche e formative, pubblicazioni ed ogni altra attività atta a promuovere la ricerca e la conoscenza in questo settore di studi. A tal fine l’Istituto cura l’edizione della rivista Archivio per la storia postale – Comunicazioni e società e della collana dei Quaderni di storia postale, pubblicazioni che raccolgono notizie sull’attività dell’Istituto, nonché saggi monografici di carattere scientifico, studi preliminari e stati d’avanzamento di ricerche d’interesse storico-postale, condotti sia da Soci dell’Istituto sia da altri studiosi;
- la realizzazione di un centro di digitalizzazione per la conservazione ed archiviazione di fonti a stampa e manoscritte, aperte alla pubblica consultazione.

Art. 4.

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 5.

L’Istituto potrà perseguire i fini statutari anche in collaborazione con le Università, con Istituti di cultura italiani e stranieri, con Istituzioni anche a carattere sovranazionale, nonché‚ con Enti ed Uffici pubblici e privati, Società o singoli studiosi tramite convenzioni ed accordi specifici.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, con la sola eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse.

Art. 6.

Sono Organi dell’Istituto:
a) il Direttore;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Assemblea dei Soci;
d) il Comitato d’indirizzo;
e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Il Direttore viene eletto dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 8; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Tale carica è ricoperta a titolo gratuito.
Egli adempie alle seguenti funzioni:
a) rappresenta l’Istituto ad ogni effetto statutario;
b) firma i titoli di spesa, sottoscrive in nome e per conto dell’associazione contratti, convenzioni e, in genere, tutti gli atti esterni dell’Istituto compresi tutti i rapporti con Istituti bancari come apertura e chiusura di conti correnti e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, richiesta di fidi;
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
d) cura l’attuazione delle delibere consiliari ed assembleari e sovrintende, in collaborazione col Consiglio Direttivo, al perseguimento dei fini statutari e, in particolare, all’edizione dei Quaderni di storia postale ed altre pubblicazioni dell’Istituto;
e) predispone annualmente il bilancio consuntivo, da sottoporre al Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea, nonché‚ il bilancio preventivo, con un’eventuale relazione di accompagnamento, da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il Direttore designa come Vice-Direttore un membro del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento ed al quale può delegare determinate funzioni. Il Direttore può anche delegare ad altro membro del Consiglio le funzioni di tesoriere, abilitandolo, eventualmente, alla gestione ordinaria dei conti correnti postali o bancari.
In caso di impedimento permanente del Direttore o di sue dimissioni, il Vice-Direttore esercita tutte le funzioni del Direttore fino alla scadenza del suo mandato.

Art. 8.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci a norma dell’art. 9 ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di consigliere è ricoperta a titolo gratuito.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Direttore dell’Istituto, col quale gli altri membri collaborano strettamente nella realizzazione degli scopi statutari, secondo i programmi di attività e di sviluppo predisposti annualmente.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno, per l’esame del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché ogni qualvolta il Direttore o almeno tre membri lo reputino opportuno per il buon andamento dell’Istituto e delle sue attività.
Il Consiglio Direttivo delibera riguardo le richieste ad istituti bancari di concessioni di fido.
Il Consiglio delibera insindacabilmente sull’accettazione dei nuovi Soci dell’Istituto, dandone notizia all’assemblea nella prima riunione utile. Il Consiglio stabilisce l’importo della quota annuale e dell’eventuale tassa di iscrizione iniziale.
Il Consiglio può proporre all’assemblea sia l’aggregazione ad honorem di personalità emi¬nenti, senza diritto di voto, sia il conferimento della qualifica di ‘emerito’ a membri che si siano particolarmente distinti per la loro attività a favore dell’Istituto, che mantengono il diritto di voto.
Il Consiglio predispone, sentito il parere del Comitato d’indirizzo, i programmi di attività, i piani di sviluppo e tutte le iniziative dell’Istituto previste nell’art. 3, nei limiti delle entrate finanziarie previste.
Il Consiglio può nominare un Segretario dell’Istituto, nella persona di uno dei componenti il Consiglio stesso ovvero di un estraneo.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengano alle sedute almeno tre membri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 9.

L’Assemblea dei Soci è organo sovrano e si riunisce almeno una volta l’anno (entro il trenta giugno) per l’approvazione del rendiconto consuntivo economico finanziario, già vistato dal Collegio dei revisori dei conti, e del bilancio di previsione, nonché‚ dei programmi di attività e di sviluppo dell’Istituto.
Ogni tre anni l’Assemblea elegge nel suo seno i componenti il Consiglio Direttivo; elegge anche il Collegio dei revisori dei conti (tre membri effettivi oltre a due supplenti). Ogni Socio, in regola col versamento della quota sociale, dispone di un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di un altro Socio.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Direttore o il Consiglio o almeno un terzo dei Soci ne ravvisino l’opportunità. Le riunioni sono convocate dal Direttore con pubblicazione sul Notiziario sociale oppure mediante comunicazione scritta a tutti i Soci, inviata con almeno dieci giorni di anticipo e contenente l’ordine del giorno, la data e la sede della riunione stessa. È ammessa l’utilizzazione della posta elettronica. Le riunioni dell’Assemblea si svolgono di norma in Prato. Esse sono validamente costituite quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che può essere prevista nello stesso giorno stabilito per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti validi espressi, con esclusione delle astensioni. In caso di parità nelle votazioni elettive, si ricorre al ballottaggio.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio, può decidere l’aggregazione ad honorem di persona¬lità eminenti, senza diritto di voto, o conferire la qualifica di ‘emerito’ a membri particolarmente distintisi nell’attività istituzionale, i quali mantengono il diritto di voto.
Alle riunioni dell’Assemblea possono assistere estranei, in qualità di invitati.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, anche non Soci, designati dall’Assemblea dei Soci; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Almeno il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei revisori dei conti. Il Collegio svolge le funzioni di controllo formale del bilancio annuo consuntivo, predisposto dal Direttore ed esaminato dal Consiglio prima della definitiva approvazione da parte dell’Assemblea.

Art. 11.

Il Comitato d’indirizzo, formato dai Soci sostenitori, esamina il programma di attività elaborato dal Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere con una relazione da accompagnare al bilancio di previsione sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 12.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all’asso¬ciazione. Gli aspiranti all’iscrizione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, controfirmato da uno o più Soci. I nuovi Soci sono accettati dal Consiglio Direttivo a norma del precedente art. 8.
Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I Soci possono liberamente consultare i libri sociali relativi all’attività dell’Istituto.
Le prestazioni dei Soci sono fornite a titolo gratuito.
Possono essere Soci dell’Istituto sia persone fisiche sia Enti, Istituti ed Associazioni. Ciascun Ente, Istituto o Associazione sarà rappresentato nell’Assemblea da persona da esso nominata.
Oltre ai Soci ordinari sono previste le categorie dei Soci sostenitori, degli aggregati ad honorem e dei Soci ‘emeriti’.
Alla categoria dei Soci sostenitori, con diritto di voto, appartengono persone fisiche e/o Enti che abbiano contribuito in maniera rilevante alla formazione del patrimonio dell’Istituto e che formano il Comitato d’indirizzo.
A quella degli aggregati ad honorem appar¬tengono personalità eminenti, nominate dall’assemblea su proposta del Consiglio. Non hanno diritto di voto.
Alla categoria dei Soci ‘emeriti’, con diritto di voto, appartengono Soci particolarmente distintisi nelle attività istituzionali, ai quali verrà consentito libero perpetuo accesso alle strutture dell’Istituto.

Art. 13.

I Soci cessano di appartenere all’Istituto nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi per sei mesi dalla scadenza del versamento dovuto;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria, alla quale deve essere convocato il Socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso.
La qualifica di Socio e la partecipazione alla vita associativa non è temporanea ed è intrasmissibile. In caso di cessazione del rapporto associativo per qualunque causa, al socio o ai suoi eredi nulla è dovuto a tale titolo.

Art. 14.

L’Istituto trae le sue entrate:
a) dalle quote associative, da contributi e donazioni volontari da parte del Direttore, dei membri del Consiglio Direttivo e dei Soci;
b) dai proventi derivanti dalle attività sociali;
c) da contributi, lasciti e donazioni, erogati con le modalità previste dalle vigenti leggi, da parte di Ditte, Enti, Istituti, Associazioni, Uffici e privati cittadini, interessati alle attività dell’Istituto ed al loro sviluppo. L’acquisizione di tali contributi e donazioni sarà accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15.

Il patrimonio dell’Istituto è costituito, oltre che da beni mobili, attrezzature, depositi bancari e postali per il normale svolgimento delle attività statutarie, da uno speciale fondo patrimoniale in titoli di Stato a garanzia di eventuali terzi creditori dell’Istituto.

Art. 16.

Il bilancio preventivo e consuntivo che verrà presentato per l’approvazione all’Assemblea deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Istituto.

Art. 17.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18.

L’Istituto potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 19.

Tutte le controversie insorgenti tra l’Istituto ed i Soci e tra i Soci medesimi, che siano in relazione alla loro appartenenza all’Istituto, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Prato.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Prato.
L’arbitrato avrà sede in Prato ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 20.

Eventuali modificazioni al presente Statuto potranno essere apportate, con la maggioranza assoluta dei votanti, dall’Assemblea dei Soci, all’uopo convocata dal Direttore in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. Il testo delle modifiche proposte dovrà essere inviato a tutti i Soci, a cura dei proponenti, almeno un mese prima dello svolgimento dell’Assemblea straordinaria.

Art. 21.

L’eventuale scioglimento dell’Istituto potrà essere deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, della maggioranza assoluta dei Soci votanti.
L’Assemblea, contestualmente allo scioglimento provvederà alla nomina di un liquidatore e, in conformità di quanto disposto dalle vigenti leggi, sentita l’autorità di controllo di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, articolo 3 comma 190, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Istituto. I fondi librari dell’Istituto saranno affidati per pubblica utilità al Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese e l’archivio, per disposizione di legge, verrà versato all’Archivio di Stato di Prato. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Il presente Statuto, che sostituisce quello registrato a Prato il 19.11.2003 al n. 4084, mod. 3, a sua volta in sostituzione di quello registrato a Prato il 26.04.2002 al n. 1896, mod. 3 vol. 19, a sua volta in sostituzione dello Statuto registrato a Prato il 30.06.1998 al n. 5307, mod. 3 vol. 54, a sua volta sostituzione dello Statuto registrato a Prato il 10.03.1982 al n. 1043 (atto notaio Stefano Balestri), entrerà in vigore dalla data odierna (17 dicembre 2005). Si chiede la registrazione ai sensi del D.L. 460/97.

 

Prato, 17 dicembre 2005
Andrea Giuntini
Direttore

 


Ultima modifica il 16/10/2011